Ai lavoratori dipendenti che  prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave ( riconoscimento  dell’handicap grave – art. 3 – comma 3 – legge 104/’92)  non  ricoverati a tempo pieno, vengono  accordati , su  domanda,  dei permessi retribuiti:

  • 3 giorni/mese di permesso lavorativo retribuito ( comma 3 – art. 33 legge 104)
  • Inoltre, il lavoratore ( che assiste  familiare con handicap grave) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede del lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza  il suo consenso in altra sede ( comma 5 – art. 33 – legge 104)
  • Può richiedere il Congedo straordinario  di cui art. 42 del D.lgs 151/2001- per un max di due anni.

Approfondimenti disponibili sul sito internet dell’INPS